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Art.
1. -
E' costituita
l'Associazione
Culturale "MONZA e BRIANZA” è una libera Associazione
di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza
scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg.
del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art.
2. -
L'Associazione Culturale
MONZA
e BRIANZA persegue i seguenti scopi:
Ø
diffondere
la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
Ø
ampliare
la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
Ø
allargare
gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in
campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura
musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
Ø
proporsi
come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali
assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile,
attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
Art.
3. -
L'Associazione Culturale
MONZA
e BRIANZA per il raggiungimento dei suoi fini, intende
promuovere varie attività, in particolare:
Ø
attività
culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films
e documenti, concerti, lezione - concerti, corsi di musica per bambini e
ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di
musicoterapia;
Ø
attività
di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori,
insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia,
istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
Ø
attività
editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di
convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
Art.
4. - L'Associazione
Culturale MONZA e BRIANZA è
offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità
istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Ø
soci
ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la
permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal
Consiglio direttivo;
Ø
soci
ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera
determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero
economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono
esonerati dal versamento di quote annuali.
Le
quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art.
5. -
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del
richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.
Contro
il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio
dei probiviri.
Art.
6. -
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e
l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli
organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio
agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà
intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida,
espulsione della Associazione.
I
soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro
trenta giorni al Collegio dei probiviri.
Art.
7. - Tutti
i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso
neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art.
8. -
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
-
beni,
immobili e mobili;
-
contributi;
-
donazioni
e lasciti;
-
rimborsi;
-
attività
marginali di carattere commerciale e produttivo;
-
ogni
altro tipo di entrate.
I
contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione
annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi
straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le
elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate
dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con
finalità statuarie dell'organizzazione. E’
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
Art.
9. –
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno.
Il
Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello
consuntivo. Il
bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea
ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso
deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15
giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art.
10. –
Gli organi dell’Associazione sono:
-
l’assemblea
dei soci;
-
il
Consiglio direttivo;
-
il
Presidente;
-
il
Collegio dei revisori;
-
il
Collegio dei probiviri;
Art..
11. –
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad
assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da
tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il
valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via
ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria
o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli
associati.
In
prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la
maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei
presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei
presenti. L’assemblea
straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto
favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti. La
convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede
almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle
delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione
all’albo della sede del relativo verbale.
Art.
12. –
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-
elegge
il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei
probiviri;
-
approva
il bilancio preventivi e consuntivo;
-
approva
il regolamento interno.
L’assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale
scioglimento dell’Associazione.
All’apertura
di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che
dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art.
13. –
Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea
fra i propri componenti.
Il
Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2
membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività
gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può
essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art.
14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione
Culturale MONZA e BRIANZA si
riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
-
il
presidente;
-
da
almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
-
richiesta
motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il
consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
Nella
gestione ordinaria i suoi compiti sono:
-
predisporre
gli atti da sottoporre all’assemblea;
-
formalizzare
le proposte per la gestione dell’Associazione;
-
elaborare
il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
-
elaborare
il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le
-
previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale
successivo;
-
stabilire
gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
di
ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo
dell’Associazione.
Art.
15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante
dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli
convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti
amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti
correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce
ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa
approvazione del Consiglio direttivo.
Art.
16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti
dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.
Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della
contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo
e consuntivo.
Art.
17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in
assemblea. Dura in carica tre anni.
Decide
insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso,
sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Art.
18. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea
straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad
associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della
legge 23.12.96, n. 662.
Art.
19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai
soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art.
20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di
legge vigente in maniera.
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